Lo Statuto

Verbale di Assemblea Ordinaria del 20 0ttobre 2011

L’anno 2011, il giorno 20, del mese di ottobre, alle ore 21.15 , presso la sala prove in Via Pisacane 32,  Milano, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Complesso Vocale Syntagma.

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 8 del vigente statuto sociale il Sig. Renato Tarantola, verbalizza lil Segretario dell’Associazione Sig.ra Rosanna Barenghi.

Il Presidente, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato ai soci e previsto dallo  statuto contenente il seguente o.d.g.:

  1. Modiche statutarie

constatato inoltre che sono presenti n. 31 soci , di cui trenta fisicamente più uno per delega,  su n. 40  iscritti all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare.

  1. Primo punto all’ordine del giorno: Modifiche statutarie.

Il Presidente legge e commenta l’articolato del nuovo statuto confrontandolo con il testo vigente.

Dopo ampia discussione in merito, i soci deliberano all’unanimità  di approvare il testo del nuovo statuto che viene allegato al presente verbale.

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

                                                                          STATUTO

Titolo 1: Disposizioni Generali

Art. 1

E’ costituita un’Associazione denominata “Complesso Vocale Syntagma”.

Tale associazione è, qui di seguito, indicata con l’acronimo “CVS” o come “Associazione”.

Art. 2 – Sede

La sede associativa è stabilita in Milano, Piazzale Gobetti N. 8.

La Sede può essere spostata, sempre in Milano, senza necessità di variare il presente statuto.

Art.3 – Durata

La durata dell’associazione CVS è illimitata.

In caso di scioglimento vale quanto indicato all’Art. 10 che segue.

Art. 4 – Finalità

L’Associazione CVS ha quale scopo sociale la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e la sua diffusione mediante l’organizzazione e la diretta partecipazione dei suoi membri ad attività esecutive concertistiche, promozionali e didattiche.

Il CVS riunisce appassionati di canto con lo scopo di svolgere attività di studio e di esecuzione della musica corale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art.5 – Tipologia dell’Associazione

L’associazione CVS non persegue fini di lucro.

L’Associazione assume la forma di “Associazione Non Riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “Ente Non Commerciale” ai fini fiscali e può svolgere attività di raccolta fondi e di sostegno alle finalità statutarie con iniziative di vario genere, non inquadrabili in attività commerciali, per coprire per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

La ammissione all’Associazione avviene su domanda scritta dell’interessato nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità  e dovrà  essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione.

La partecipazione si perfeziona con la firma per accettazione di copia dello Statuto pro tempore vigente.

La partecipazione diretta del socio all’attività corale è soggetta ad approvazione del Direttore Artistico.

L’esercizio sociale ha durata annuale: dal 1°gennaio al 31 dicembre.

Titolo II: Dotazione Patrimoniale e Finanziaria

Art.6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

-        Erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;

-        Fondi di riserva costituiti da eventuali avanzi di esercizio.

Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle attività statutarie.

L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’opera, volontaristica e non remunerata, dei Soci ordinari, e con le risorse economiche derivanti da:

-        Quote associative annuali dei Soci Ordinari stessi;

-        Contribuzioni dei Soci Sostenitori:

-        Contributi di simpatizzanti;

-        Proventi da cessione di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

-        Fondi contribuiti da Enti Pubblici e privati per l’organizzazione di eventi musicali;

-        Eventuali contributi diversi di Enti Governativi locali o centrali;

-        Eventuali donazioni e lasciti;

-        Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad un incremento di patrimonio, compatibile con la natura di ente con commerciale, ai sensi della relativa legislazione vigente.

Eventuali beni acquisiti a titolo oneroso devono essere destinati al conseguimento delle finalità statutarie.

Art.7

Tutti i soci ordinari del CVS sono tenuti a contribuire in misura equivalente, da stabilire in Assemblea, alla dotazione patrimoniale dell’Associazione.

Art.8

Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro partecipazioni in ambito associativo.

Previa deliberazione del consiglio Direttivo, e sulla base degli indirizzi fissati dall’Assemblea, l’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Quando scelto tra gli associati, al Direttore Artistico e Direttore del Coro, potranno essere riconosciuti compensi, per la sua prestazione di lavoro professionale d’insegnamento e per la preparazione artistica e programmatica del coro, nei limiti e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Eventuali ricavi conseguiti dall’Associazione potranno costituire rimborso delle spese sostenute dagli associati per svolgere l’attività associativa – purché comprovate a piè di lista e autorizzate – e per l’ammortamento degli impianti e strumenti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio dell’Associazione.

Art.9

Non è consentita la distribuzione agli Associati di eventuali sopravvenienze attive.

Art.10

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive non potranno essere devolute ad alcuno degli associati ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Titolo III: Organi dell’Associazione

Art.11

Gli organi dell’Associazione sono:

-        I Soci Ordinari

-        I Soci Sostenitori

-        L’Assemblea dei Soci

-        Il Consiglio Direttivo

-        Il Presidente

-        Il Vice Presidente

-        Il Direttore Artistico

-        Il Segretario

-        Il Tesoriere

Il Direttore Artistico e Direttore del CVS potrà essere scelto sia tra gli associati che tra eminenti figure esterne all’Associazione.

Art.12 – I Soci Ordinari

La partecipazione al sodalizio in qualità di Socio Ordinario – corista o comunque partecipante a diverso titolo e ruolo, nell’attività organizzata dall’Associazione – avviene su richiesta diretta dell’interessato o su proposta di un socio e deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano lo Statuto e il Regolamento Interno pro-tempore vigenti, che condividano gli scopi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli scopi sociali.

Soggetti di età minore possono assumere la qualifica di Socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà e, comunque, non godono del diritto di voto per gli atti deliberatori in Assemblea. Ha tuttavia il diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere parere consultivo sugli argomenti in discussione.

La partecipazione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale e con la firma per accettazione di copia dello Statuto pro tempore vigente.

I Soci sono tenuti a collaborare alla realizzazione dei fini sociali.

La qualità di socio si perde per morte, per morosità, per dimissioni o per esclusione in caso di reiterato comportamento scorretto e non consono agli scopi sociali.

La perdita della qualità di Socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha trenta giorni di tempo per ricorrere all’Assemblea.

La partecipazione diretta del socio all’attività corale è soggetta ad approvazione del Direttore Artistico.

I Soci Ordinari hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci nelle cui votazioni hanno diritto a un voto. La partecipazione all’Assemblea è delegabile solamente ad altro Socio Ordinario 

Art.13 – Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, di ambo i sessi, o le persone giuridiche che, condividendo gli scopi sociali dell’Associazione, contribuiscono al raggiungimento degli scopi con importanti opere e con importanti contribuzioni di beni o denaro.

La qualifica di socio Sostenitore è attribuita dall’Assemblea, che ne determina anche la durata, su motivata proposta del Consiglio Direttivo.

La partecipazione all’Associazione, in qualità  di socio Sostenitore, si perfeziona con la firma per accettazione di copia delle Statuto pro tempore vigente.

I Soci Sostenitori, quando siano persone giuridiche, indicheranno il nome della persona delegata a rappresentarli in Assemblea, dove avrà diritto ad un voto, e negli eventi sociali.

Art.14 – L’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale dei Soci è formata da tutti gli Associati, Ordinari e Sostenitori.

Hanno diritto di voto gli Associati che abbiano conseguito la maggiore età.

Ogni Socio ha diritto a un voto che può esprimere anche per delega esclusivamente affidata ad altro socio.

I Soci di età minore non hanno diritto di voto per gli atti deliberatori in Assemblea. Hanno tuttavia il diritto di partecipare alle riunioni assembleari e di esprimere parere consultivo sugli argomenti in discussione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e delibera a maggioranza semplice.

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente in carico o uscente,

l’Assemblea traccia le attività associative in via preventiva affidandone la responsabilità di ordine organizzativo e di rappresentanza legale, al Presidente e, di ordine artistico, al Direttore Artistico.

Inoltre l’Assemblea:

-        Elegge i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci e dando rappresentanza di ogni sezione del Complesso Vocale;

-        Elegge il Presidente scegliendolo tra i soci;

-        Il Vice Presidente, scegliendolo tra i soci;

-        Nomina il Direttore Artistico, e Direttore del Coro che può esse scelto tra i soci o tra eminenti personalità del ramo anche esterne all’Associazione;

-        Nomina il Vice Direttore Artistico, quando ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;

-        Elegge il Segretario del Consiglio scegliendolo tra i Soci;

-        Elegge il Tesoriere scegliendolo tra i soci;

-        Determina gli indirizzi per l’attribuzione di eventuali incarichi professionali a membri dell’Associazione;

-        Ratifica, quando previsto dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio Direttivo;

-        Approva eventuali modifiche dello Statuto sottopostele dal Consiglio Direttivo;

-        Delibera e approva il preventivo economico e il rendiconto di chiusura al 31 dicembre di ogni anno solare.

L’Assemblea è indetta dal Presidente mediante convocazione da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata.

E’ validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.15- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è composto, per delibera dell’Assemblea, da un numero dispari, da cinque e tredici, Consiglieri eletti dall’Assemblea stessa.

Fanno parte del Consiglio:

-        Il Presidente;

-        Il Vice Presidente;

-        Il Direttore Artistico, anche se non socio;

-        Il Segretario;

-        Il Tesoriere;

-        I rimanenti Consiglieri eletti dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo e i suoi membri durano in carica due anni, e cioè fino ad approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio di sua competenza, e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora nel corso del biennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vice Presidente o, in caso d’impossibilità anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutti gli incarichi sociali s’ intendono a titolo gratuito.

Nel caso in cui uno o più elementi del Consiglio siano chiamati, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, essi potranno essere retribuiti per lo svolgimento delle specifiche funzioni loro richieste, secondo direttive emanate dal Consiglio Direttivo, fermo restando che nulla potrà invece essere riconosciuto a fronte dell’attività di Consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta dal Direttore Artistico o da almeno tre Consiglieri.

E’ ammessa la partecipazione a distanza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio che avvengano con l’utilizzo di mezzi video o teleconferenza a condizione che tutti i presenti possano essere identificati e che ad ognuno sia data la possibilità di seguire la discussione, di esprimere il proprio parere, di consultare e trasmettere eventuale documentazione.

Nel luogo indicato nella convocazione, devono essere presenti almeno il Presidente e il Segretario.

Ciascun Consigliere deve dare formale notizia al Consiglio di proprie eventuali partecipazioni ad altre associazioni che perseguano le stesse finalità del CVS.

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci e per questo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E’ responsabile dell’amministrazione sociale, redige e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari dell’attività svolta dal CVS.

Decide sulle domande di ammissione di nuovi soci.

Per il funzionamento dell’Associazione il Consiglio emette un Regolamento Interno che è portato a conoscenza di tutti gli Associati.

Art.16 – Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione per delega dell’Assemblea, e ne ha la rappresentanza legale.

Preside il Consiglio e cura che siano attuate le deliberazioni del Consiglio stesso e dell’Assemblea.

Provvede a quanto previsto dalle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

In caso di urgenza e necessità, può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Art.17 – Il Vice Presidente

Al Vice Presidente sono attribuiti i poteri del Presidente in caso questi sia impedito nelle sue funzioni.

La carica di Vice Presidente può essere assunta dal Direttore Artistico quando questi sia socio dell’Associazione.

Art.18 – Il Direttore Artistico e Direttore del Coro

Il Direttore Artistico e Direttore del Coro ha, in prima persona, la responsabilità delle scelte artistiche e culturali dell’Associazione.

Ha il compito di curare l’educazione artistica e musicale dei componenti  del coro, di selezionare il repertorio e di predisporre e proporre al Consiglio Direttivo i programmi dell’attività artistica, culturale e didattica del CVS.

Ha la facoltà di avvalersi in tale opera di uno o più Associati.

Per la sua prestazione professionale può essere remunerato nei modi e nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.19 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell’espletamento delle attività esecutive necessarie per il  funzionamento dell’Associazione.

Cura la tenuta del Libro dei Soci e dei Libri dei Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Art.20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, tiene idonea contabilità, fa le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo, accompagnandolo con idonea documentazione, con cadenza almeno trimestrale.

Art.21 – Adesioni ad Associazioni

L’Associazione può aderire ad associazioni, enti o federazioni di categoria, italiane ed estere.

Art.22 – Altre norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.

Art.23 – Foro Competente

Quale Foro competente viene eletto i Foro di Milano.

Il Presidente                     Il Segretario

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